Art. 2

LEGGE 1 luglio 1966, n. 515

In vigore dal 28 lug 1966
Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede per lire 2 miliardi mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 1 miliardo mediante riduzione dello stesso capitolo per l'anno finanziario 1966. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1966 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 1 luglio 1966, n. 515 (Art. 2 Concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore dell'Opera nazionale ciechi civili) — Testo vigente | Portale Normativo