Art. 1
LEGGE 1 luglio 1966, n. 507
In vigore dal 27 lug 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L', n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è sostituito dal seguente:
"6) approvare, di concerto col Ministro per il tesoro, i bilanci consuntivi dell'Ente, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio".
Storico versioni
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