Art. 2

LEGGE 8 giugno 1966, n. 434

In vigore dal 26 giu 1966
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1966. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 1966 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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