Art. 6
LEGGE 8 giugno 1966, n. 432
In vigore dal 10 lug 1966
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto trentino di cultura sottoporrà al Ministro per la pubblica istruzione lo statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali accompagnato da un piano finanziario documentato. Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della 1° Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per eventuali modificazioni si procederà con le medesime modalità.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni generali sulle Università e Istituti superiori liberi, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 giugno 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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