Art. 2
In vigore dal 7 ago 1966
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al precedente articolo a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformità agli articoli 9 e 11 della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1966-06-03;546#art-2