Art. 1
In vigore dal 13 lug 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università dell'11 dicembre 1953, firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964.
Storico versioni
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