Art. 1

In vigore dal 29 mag 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonché dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, con le seguenti modificazioni: all', primo comma, dopo le parole: "estensioni e variazioni", sono aggiunte le parole: "nonché dei piani particolareggiati della zona industriale istituita con la legge 6 febbraio 1941, n. 345, e successive modificazioni"; all', terzo comma, dopo le cifre: "4, 5, 6 e 7", è aggiunta la cifra: "11".; all', l'ultimo comma è soppresso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 maggio 1966 SARAGAT MORO - MANCINI - TAVIANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonche' dell'applicabilita' di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355. — Testo vigente | Portale Normativo