Art. 3
LEGGE 14 maggio 1966, n. 358
In vigore dal 25 giu 1966
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1966, con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, e con riduzione dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 maggio 1966
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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