Art. 72

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
L'Azienda, di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1966, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 881, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle Telecomunicazioni (Appendice n. 2).
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