Art. 1

LEGGE 31 marzo 1966, n. 205

In vigore dal 7 mag 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà 61 fini dei rapporti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore ad un anno. Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1966 SARAGAT MORO - GUI - Bosco Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-03-31;205#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo