Art. 2

In vigore dal 23 giu 1966
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 del Protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - SPAGNOLLI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1966-03-29;350#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961. — Testo vigente | Portale Normativo