Art. 1

In vigore dal 8 giu 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-03-29;298#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo