Art. 1
In vigore dal 8 giu 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.
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Prourn:nir:stato:legge:1966-03-29;298#art-1