Art. 1
In vigore dal 5 giu 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964.
Storico versioni
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