Art. 1
In vigore dal 13 feb 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente la importazione delle banane fresche.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 febbraio 1966
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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