Art. 1

LEGGE 20 gennaio 1966, n. 2

In vigore dal 12 feb 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire alla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale sull'aumento delle quote di partecipazione dei Paesi membri nella misura del 25 per cento, in applicazione dell'articolo 3, sezione 2 dello Statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, e a provvedere conseguentemente all'aumento della quota italiana da 500 milioni di dollari a 625 milioni di dollari.
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