Art. 1

LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1476

In vigore dal 29 gen 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" è sostituito dal seguente: "L'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" comprende tre classi: la prima conferisce il titolo di grand'ufficiale, la seconda quello di commendatore e la terza quello di cavaliere". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1965 SARAGAT MORO Visto, il Guardasigilli: REALE
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