Art. 1
LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1476
In vigore dal 29 gen 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" è sostituito dal seguente:
"L'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" comprende tre classi: la prima conferisce il titolo di grand'ufficiale, la seconda quello di commendatore e la terza quello di cavaliere".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 dicembre 1965
SARAGAT
MORO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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