Art. 4
LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1435
In vigore dal 19 gen 1966
Fino a quando non sia stato provveduto agli inquadramenti previsti dalla presente legge, e comunque non oltre un anno dalla sua entrata in vigore, agli incarichi di speciali studi conferiti dalle Amministrazioni indicate all', a norma dell'articolo 380 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applica il limite delle due proroghe posto dal terzo comma dello stesso articolo 380.
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