Art. 6

LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1367

In vigore dal 5 gen 1966
Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti nella qualifica di direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità sono conferiti mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi a partecipare i consiglieri di 1ª classe entrati in servizio a seguito di concorsi banditi ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, ovvero in dipendenza degli inquadramenti previsti dall' della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, nonchè i consiglieri di 1ª classe che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di almeno 11 anni di servizio comunque prestato presso l'Amministrazione della sanità pubblica.
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