Art. 1
LEGGE 29 novembre 1965, n. 1378
In vigore dal 7 gen 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:
"Gli stessi uffici speciali non possono comunque funzionare contemporaneamente in numero superiore ad un terzo del complessivo numero dei compartimenti della viabilità e delle sezioni staccate dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella A annessa alla presente legge e non possono comportare alcun aumento dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 novembre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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