Art. 14

LEGGE 29 novembre 1965, n. 1372

In vigore dal 6 gen 1966
Norme regolamentari Per l'esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e successive modificazioni. I documenti necessari per ottenere la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
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