Art. 9

LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1261

In vigore dal 21 nov 1965
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
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