Art. 1

In vigore dal 22 dic 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea silla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali firmata a Ginevra il 9 luglio 1956.
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urn:nir:stato:legge:1965-10-29;1308#art-1

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