Art. 1

LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1206

In vigore dal 25 nov 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il numero dei posti di direttore capo di cui alla tabella D annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, è elevato a 12. In corrispondenza di ogni impiegato che consegna la promozione in applicazione del comma precedente e fino alla sua cessazione dal servizio è mantenuto vacante nel ruolo della carriera direttiva di cui alla tabella C annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, un posto di qualifica corrispondente a quella rivestita anteriormente alla promozione e un posto della qualifica iniziale. Nei confronti dei rimanenti impiegati appartenenti al ruolo ad esaurimento resta fermo il disposto dello ultimo comma dell'art. 23 della legge precitata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1965 SARAGAT MORO - DELLE FAVE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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