Art. 2

In vigore dal 25 nov 1965
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 ottobre 1965 SARAGAT MORO - FANFANI - TREMELLONI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1965-10-13;1203#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962. — Testo vigente | Portale Normativo