Art. 1

LEGGE 12 ottobre 1965, n. 1170

In vigore dal 14 nov 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le disposizioni della legge 25 gennaio 1962, n. 24, devono intendersi applicabili anche agli ufficiali in servizio permanente nonchè agli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato servizio da sottufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 ottobre 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - TREMELLONI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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