Art. 16
LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103
In vigore dal 24 feb 1983
Chiunque eserciti la professione di tecnico sanitario di radiologia medica in violazione delle norme contenute nella presente legge è soggetto alle pene di cui all'articolo 348 del codice penale.
Il magistrato può ordinare la chiusura temporanea del servizio radiologico nel quale l'attività sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo del materiale
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