Art. 4
LEGGE 26 luglio 1965, n. 966
In vigore dal 20 apr 2006
I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonchè la periodicità delle visite, sono determinati con decreto dal Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ha validità pari alla periodicità delle visite.
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