Art. 2
In vigore dal 18 ago 1965
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 luglio 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - TREMELLONI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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