Art. 1

LEGGE 26 giugno 1965, n. 724

In vigore dal 1 gen 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, numero 1400, è prorogato al 31 dicembre 1965.
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