Art. 1
LEGGE 26 giugno 1965, n. 724
In vigore dal 1 gen 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, numero 1400, è prorogato al 31 dicembre
1965.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-06-26;724#art-1