Art. 7
LEGGE 26 giugno 1965, n. 717
In vigore dal 30 giu 1965
Interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale e ai comprensori di sviluppo turistico
Le agevolazioni alle iniziative industriali prevista dalla presente legge si applicano in tutti i territori meridionali.
Le agevolazioni alle iniziative alberghiere indicate al primo comma dell'articolo 18 si applicano in tutti i territori meridionali.
Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:
a) gli interventi di cui all', purchè rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;
b) le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed I comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;
c) le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolari depressione;
d) nonchè a concedere le agevolazioni previste dai successivi per le attività agricole, purchè rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui.
La Cassa è autorizzata a realizzare, in tutto il territorio meridionale, nell'ambito delle direttive del piano, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso - ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque - e le connesse reti fognarie.
Storico versioni
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