Art. 9

LEGGE 26 maggio 1965, n. 595

In vigore dal 25 giu 1965
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.
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