Art. 1
LEGGE 26 maggio 1965, n. 595
In vigore dal 25 giu 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in:
A. - Cementi normali e ad alla resistenza:
a) portland;
b) pozzolanico;
c) d'altoforno.
B. - Cemento alluminoso.
C. - Cementi per per sbarramenti di ritenuta:
a) portland;
b) pozzolanico;
c) d'altoforno.
D. - Agglomeranti cementizi:
a) a lenta presa;
b) a rapida presa.
E. - Calci idrauliche:
a) calci idrauliche naturali in zolle;
b) calci idrauliche naturali o artificiali in polvere;
c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere;
d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;
e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere.
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