Art. 1

LEGGE 26 maggio 1965, n. 595

In vigore dal 25 giu 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in: A. - Cementi normali e ad alla resistenza: a) portland; b) pozzolanico; c) d'altoforno. B. - Cemento alluminoso. C. - Cementi per per sbarramenti di ritenuta: a) portland; b) pozzolanico; c) d'altoforno. D. - Agglomeranti cementizi: a) a lenta presa; b) a rapida presa. E. - Calci idrauliche: a) calci idrauliche naturali in zolle; b) calci idrauliche naturali o artificiali in polvere; c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere; d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere; e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere.
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