Art. 1
LEGGE 26 maggio 1965, n. 589
In vigore dal 24 giu 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'Unione italiana ciechi ha facoltà di imporre ai minorati della vista residenti, nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di una delle pensioni o dell'assegno a vita erogati dall'Opera nazionale ciechi civili, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 100 mensili, da destinare ai propri uffici d'assistenza.
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