Art. 1
LEGGE 14 maggio 1965, n. 504
In vigore dal 16 giu 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
All'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente alinea:
"l) gli assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di studio".
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-14;504#art-1