Art. 1
LEGGE 13 maggio 1965, n. 494
In vigore dal 15 giu 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per il quinquennio 1965-69 al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, è assegnato un contributo complessivo di 150 miliardi di lire così ripartito:
esercizio finanziario 1965 . . . . . . . . . . . . . . L. 23 miliardi esercizio finanziario 1966 . . . . . . . . . . . . . . L. 31 miliardi esercizio finanziario 1967 . . . . . . . . . . . . . . L. 31 miliardi esercizio finanziario 1968 . . . . . . . . . . . . . L. 32,5 miliardi esercizio finanziario 1969 . . . . . . . . . . . . . L. 32,5 miliardi
Per il periodo finanziario 1 luglio-31 dicembre 1964 il contributo è di L. 7.500 milioni di lire.
Detto contributo, gravante sul bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, sarà versato all'inizio di ogni esercizio finanziario.
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