Art. 2
In vigore dal 15 mag 1965
Sono convalidati gli atti emessi in applicazione del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, in base a norme del decreto stesso soppresse o modificate dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 maggio 1965
SARAGAT
MORO - PIERACCINI - COLOMBO - TAVIANI - TREMELLONI - GUI - MANCINI - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - DELLE FAVE - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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