Art. 2

In vigore dal 15 mag 1965
Sono convalidati gli atti emessi in applicazione del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, in base a norme del decreto stesso soppresse o modificate dalla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 maggio 1965 SARAGAT MORO - PIERACCINI - COLOMBO - TAVIANI - TREMELLONI - GUI - MANCINI - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - DELLE FAVE - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-05-13;431#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo