Art. 4
LEGGE 7 maggio 1965, n. 460
In vigore dal 6 giu 1965
Restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore, in quanto applicabili, nonchè le disposizioni di cui al Codice della navigazione e relativo regolamento in materia di depositi costieri di oli minerali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 maggio 1965
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI - TAVIANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-05-07;460#art-4