Art. 4

LEGGE 7 maggio 1965, n. 460

In vigore dal 6 giu 1965
Restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore, in quanto applicabili, nonchè le disposizioni di cui al Codice della navigazione e relativo regolamento in materia di depositi costieri di oli minerali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 maggio 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI - TAVIANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
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