Art. 1

LEGGE 12 aprile 1965, n. 410

In vigore dal 25 mag 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articola unico. Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 aprile 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: REALE
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