Art. 2

LEGGE 30 marzo 1965, n. 340

In vigore dal 11 mag 1965
Le somme elargite da enti e privati per scopo determinato, rientrate nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti, devono essere versate all'Erario e saranno di volta in volta, con decreto del Ministro per il tesoro, assegnate immediatamente allo stato di previsione, della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli. Le somme di cui al precedente comma non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
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