Art. 5

LEGGE 30 marzo 1965, n. 225

In vigore dal 23 apr 1965
Gli alloggi di proprietà dello Stato per i quali non sia stata esercitata, la facoltà di riscatto ai sensi dello della presente legge sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, a decorrere dal 1 gennaio 1967.
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