Art. 1

LEGGE 29 marzo 1965, n. 220

In vigore dal 22 apr 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A partire dal 1 gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1 luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla predetta data del 1 gennaio 1963, sono maggiorate delle seguenti misure percentuali: 40 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1 gennaio 1948; 20 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949; 17 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1950; 13 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952; 9 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954; 7 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1955; 3 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958; 2 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960. Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate sull'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, in atto alla data del 1 gennaio 1962.
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