Art. 1
LEGGE 26 marzo 1965, n. 229
In vigore dal 25 apr 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 marzo 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - REALE TAVIANI - TREMELLONI COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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