Art. 2
LEGGE 5 marzo 1965, n. 155
In vigore dal 7 apr 1965
Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Tale grado di cecità deve essere documentato ai sensi dell' della legge 14 luglio 1957, n. 594.
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