Art. 1
In vigore dal 21 feb 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini, con la seguente modificazione:
Il primo comma dell' è sostituito dal seguente:
Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini limitatamente al primo periodo trimestrale stabilito dalla legge stessa, nella misura prevista dalle norme in vigore nel periodo cui l'integrazione salariale si riferisce.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-02-19;31#art-1