Art. 1

In vigore dal 21 feb 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1352, concernente la proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse previste dagli della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 febbraio 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - TAVIANI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-02-19;29#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1352, — Testo vigente | Portale Normativo