Art. 1
In vigore dal 24 dic 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni:
al terzo comma dell', è soppressa, la lettera c);
alla annessa tabella A, è soppressa la lettera R).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI - PIERACCINI - REALE - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-12-18;1350#art-1