Art. 1

In vigore dal 24 dic 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni: al terzo comma dell', è soppressa, la lettera c); alla annessa tabella A, è soppressa la lettera R). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI - PIERACCINI - REALE - COLOMBO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1350#art-1

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