Art. 1
LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1346
In vigore dal 7 gen 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 3, secondo comma, lettera A) n. 1, b) della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, è apportata la seguente modifica:
"b) per la branca "Manifatture tabacchi" e per la progettazione e costruzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'Amministrazione: laurea in ingegneria o laurea in architettura. Ai laureati in architettura può essere conferito in solo posto del ruolo organico del personale tecnico direttivo di detta bianca di servizio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-12-13;1346#art-1