Art. 1

LEGGE 12 dicembre 1964, n. 1337

In vigore dal 21 dic 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La legge 28 ottobre 1962, n. 1526, e le precedenti leggi recanti deroga agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, spiegano effetti tanto per le promozioni conferite mediante scrutinio per merito comparativo che per quelle conseguite a seguito dei concorsi previsti dagli articoli citati. Le promozioni conferite mediante scrutinio decorrono dalla data dei verbali del Consiglio di amministrazione le promozioni conferite mediante concorso decorrono dalla data dei singoli scrutini nel limite dei posti di volta in volta resi disponibili per il concorso stesso o, eventualmente, dalla successiva data di compimento, da parte dei vincitori, dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione al concorso. I vincitori dei concorsi precedono nel ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, i promossi per scrutinio, indipendentemente dalla data di decorrenza delle promozioni.
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