Art. 1

LEGGE 18 novembre 1964, n. 1217

In vigore dal 13 dic 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, è abrogato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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