Art. 1
LEGGE 18 novembre 1964, n. 1217
In vigore dal 13 dic 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, è abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-11-18;1217#art-1