Art. 1
LEGGE 12 novembre 1964, n. 1279
In vigore dal 25 dic 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È istituito il "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza", al quale viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico.
Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.
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